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INDICE:

Regolamento per la cura, l’uso, la gestione e la rigenerazione dei Beni comuni XYZ


TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Articolo 2 - Definizioni comuni

Articolo 3 - Definizioni per i Beni comuni d’uso civico e collettivo

Articolo 4 - Definizioni per i Beni comuni ad Amministrazione condivisa

Articolo 5 - Principi generali


TITOLO II - STRUMENTI E DISPOSIZIONI PROCEDURALI

CAPO I - STRUMENTI PROCEDURALI

Articolo 6 - Ufficio per i Beni comuni

Articolo 7 - Elenco degli immobili definiti Beni comuni

Articolo 8 - Raccolta delle Dichiarazione d’uso civico e collettivo e dei Patti di collaborazione

Articolo 9 - Cabina di coordinamento

Articolo 10 - Comitato dei garanti

Articolo 11 - Formazione

CAPO II - DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 12 - Avvio della procedura: candidatura del bene

Articolo 13 - Dibattito pubblico di comunità: convocazione, svolgimento ed esito


TITOLO III - BENI COMUNI D’USO CIVICO E COLLETTIVO

Articolo 14 - Assemblea di comunità

Articolo 15 - Dichiarazione d’uso civico e collettivo

Articolo 16 - Procedimento per il riconoscimento della Dichiarazione d’uso civico e collettivo


TITOLO IV - BENI COMUNI AD AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

Articolo 17 - Ambiti e limiti della collaborazione

Articolo 18 - Patto di collaborazione

Articolo 19 - Procedura per i Patti di collaborazione ordinari

Articolo 20 - Procedura per i Patti di collaborazione complessi

Articolo 21 - Azioni e interventi di cura, uso, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici


TITOLO V - ONERI E FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO

Articolo 22 - Oneri connessi all’utilizzo dei Beni comuni e agevolazioni economiche

Articolo 23 - Baratto Amministrativo: definizione e modello d’uso

Articolo 24 - Autofinanziamento

Articolo 25 - Finanziamenti pubblici e privati

Articolo 26 - Libreria degli strumenti in comune


TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 27 - Rafforzamento della tutela giuridica dei Beni comuni e degl’Usi civici e collettivi

Articolo 28 - Gli immobili immobili rientranti nel progetto “Santu Vitu Mia”


CONTENUTO DEL DOCUMENTO:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

La Città di San Vito dei Normanni, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, anche nell’interesse delle generazioni future, tutela i beni riconosciuti come Beni comuni, in quanto funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali delle persone nel loro contesto sociale ed ecologico.

Principi fondamentali nel governo dei Beni comuni sono la fruibilità, l’inclusività, l’imparzialità, l’accessibilità, il mutualismo, la cooperazione e la capacità autogenerativa e autonormativa delle comunità degli abitanti; altresì il riconoscimento e il sostegno del mutuo appoggio tra tutte le specie viventi, umane e non umane, tutelando la capacità autorigenerativa degli ecosistemi naturali.

Il presente regolamento detta i principi di identificazione dei Beni comuni e gli strumenti per permettere alle comunità di autonormarsi o stabilire forme di governo condiviso. Esso costituisce attuazione degli artt. 1, 2, 3, 9, 42, 43, 97 comma 2, 114 comma 2, 117 comma 6 e 118 comma 4 della Costituzione, nonché dell’art. 3, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000.

I principi del presente regolamento informano le forme di governo di ogni bene, pubblico o privato, che sia riconosciuto come Bene comune o che sia amministrato in modo condiviso.

Il bene viene riconosciuto come Bene comune su iniziativa dei Soggetti civici e/o su sollecitazione della Pubblica Amministrazione.

L’Amministrazione condivisa tra Soggetti civici e Pubblica Amministrazione, e i processi di autonormazione, si manifestano nell’adozione di atti di natura non autoritativa ovvero di ogni altro atto giuridico idoneo ad attuare i principi contenuti nel presente Regolamento.

Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le altre previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della Legge n. 241/1990.

Articolo 2 - Definizioni comuni

Comune e Amministrazione: Comune di San Vito dei Normanni nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.

Beni comuni: cose – materiali, immateriali e digitali – che per la loro natura e funzione, forme d’uso e gestione, utilità generate soddisfano diritti fondamentali e bisogni socialmente ed ecologicamente rilevanti, servendo immediatamente la collettività, la quale, nella persona dei suoi componenti, è ammessa istituzionalmente a goderne in modo diretto.

Dibattito pubblico di comunità: Procedimento di evidenza pubblica per l’individuazione dei Beni comuni.

Rigenerazione urbana: l'insieme delle strategie ed azioni finalizzate al miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambientali e culturali degli insediamenti umani, sviluppate mediante strumenti di intervento elaborati con il coinvolgimento degli abitanti e di soggetti pubblici e privati interessati, secondo la legge n. 21/2008 della Regione Puglia.

Redditività civica: valore non strettamente monetario generato dalle Comunità.

Sostenibilità civica: l’insieme delle strategie e delle azioni finalizzate a rendere concretamente e materialmente possibili “ambienti di uso civico e collettivo sostenibili” attraverso la messa in comune di tempo, competenze e risorse di varia natura, nonché permettere la più vasta, attiva e costante partecipazione della popolazione all’Uso civico e collettivo dei Beni comuni.

Baratto amministrativo: relazione di scambio tra l’Amministrazione e i Soggetti civici e/o le Comunità di riferimento, consistente in forme di agevolazioni tributarie per consentire la Sostenibilità civica delle esperienze dei Beni comuni.

Libreria degli strumenti in comune: condivisione tra Soggetti civici e Comunità di riferimento di strumenti, attrezzature, arredi e altri beni mobili (anche autoprodotti) ceduti o donati da privati o messi a disposizione dall’Amministrazione.

Articolo 3 - Definizioni per i Beni Comuni d’uso civico e collettivo

Usi civici e collettivi: diritto spettante ad una collettività ad essere ammessa istituzionalmente all’uso, alla gestione e al godimento diretto e non esclusivo dei Beni comuni. Tale diritto collettivo viene esercitato mediante apposite Dichiarazioni d’uso civico e collettivo.

Dichiarazioni d’uso civico e collettivo: elaborati autonomamente dalle Comunità di riferimento riunite in Assemblee di comunità con l’obiettivo di determinare le forme d’uso, di autogoverno e di autogestione, idonee a garantire l’accessibilità, la fruibilità, l’inclusività e l’imparzialità nell’uso, nella gestione e nel godimento del bene, a tutela e beneficio anche delle generazioni future.

Comunità di riferimento: tutte le persone, singole e associate, o comunque riunite in formazioni sociali, anche informali, che si attivano per la cura, l’uso, la gestione e la rigenerazione di un Bene comune.

Assemblea di comunità: organismo informale attraverso cui la Comunità di riferimento, in modo pubblico, decide delle forme d’uso e di autogoverno e autogestione dei Beni comuni e programma le attività in modo autonomo, con modalità fondate sul consenso o altre modalità di condivisione che rispettino il dissenso.

Autogoverno e autogestione: cura, uso, gestione e la rigenerazione di un Bene comune attuate autonomamente dalle Comunità di riferimento organizzate in Assemblee di comunità.

Articolo 4 - Definizioni per i Beni comuni ad Amministrazione condivisa

Soggetti civici: tutti i soggetti, compresi i bambini, i singoli, gli associati o le persone comunque riunite in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, che indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, l’uso, la gestione condivisa e la rigenerazione e la gestione condivisa dei Beni comuni ai sensi del presente regolamento.

Amministrazione condivisa: modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed Pubblica Amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale.

Proposta di collaborazione: proposta formulata dai Soggetti civici per proporre interventi di cura, uso, gestione condivisa e rigenerazione dei Beni comuni in forma condivisa con l’Amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.

Patto di collaborazione: l’atto attraverso il quale l’Amministrazione e i Soggetti civici definiscono l'ambito degli interventi di cura, uso, gestione condivisa e rigenerazione di Beni comuni.

Articolo 5 - Principi generali

I Beni comuni garantiscono l’accesso diffuso e ammettono una pluralità di forme d’uso e di gestione, pratiche e stili di vita. In nessun caso le forme di governo dei Beni comuni possono essere interpretate come impostazioni di valori escludenti e irrispettosi delle diversità. Nella Città di San Vito dei Normanni il governo dei Beni comuni, nei suoi diversi momenti (identificazione, cura, uso, gestione e rigenerazione) si ispira ai seguenti principi:

  • fiducia reciproca: l'Amministrazione, le Comunità di riferimento e i Soggetti civici improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;

  • pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità degli strumenti e delle azioni previste dal presente Regolamento. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;

  • responsabilità: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale e presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;

  • inclusività e accesso: le forme d’uso, di governo e di gestione, insieme agli interventi di cura e rigenerazione, devono essere organizzati in modo da assicurare che le Comunità di riferimento di un bene, organizzate in Assemblee di comunità, siano aperte e inclusive; pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra Amministrazione e Soggetti civici promuove le pari opportunità per genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;

  • partecipazione dei bambini: nei Patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di vista dei bambini, favorendone la partecipazione, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, alla cura dei Beni comuni; sostenibilità: l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull’utilizzo dei Beni comuni da parte delle generazioni future;

  • proporzionalità: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i Soggetti civici;

  • adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, uso, gestione e rigenerazione dei Beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del Bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale;

  • informalità: l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;

  • autonomia civica: l'Amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo;

  • prossimità e territorialità: l'Amministrazione riconosce nelle comunità locali i soggetti da privilegiare per la definizione di Patti di collaborazione per la cura, l’uso, la gestione e la rigenerazione dei Beni comuni.


TITOLO II - STRUMENTI E DISPOSIZIONI PROCEDURALI

CAPO I - STRUMENTI PROCEDURALI

Articolo 6 - L’Ufficio per i Beni comuni

Al fine di semplificare la relazione con i cittadini e rendere più agevole la procedura di candidatura di un bene a Bene comune, l’Amministrazione individua un Ufficio per i Beni comuni. Tale Ufficio:

  • si dota di uno sportello per i rapporti con la cittadinanza;

  • raccoglie le istanze di candidatura a Bene comune, individua il dirigente o funzionario responsabile del dialogo con il soggetto o i soggetti proponenti, coordina i diversi uffici comunali e le relative funzioni in caso di competenze sovrapposte e comunica ai soggetti proponenti il nome del dirigente o funzionario responsabile del procedimento;

  • convoca e istruisce in accordo con i soggetti proponenti la procedura di evidenza pubblica attraverso Dibattito pubblico di comunità;

  • assicura la pubblicazione delle proposte di candidatura, degli avanzamenti, degli esiti del Dibattito pubblico di comunità e dei relativi atti nella sezione dedicata ai Beni comuni del portale del Comune, con forme idonee a garantire la partecipazione più ampia possibile al dibattito pubblico di comunità;

  • monitora e supporta le fasi del processo di formazione dei Patti di collaborazione e delle Dichiarazioni d’uso civico e collettivo;

  • attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i Soggetti civici;

  • favorisce il consolidamento di reti di relazioni fra i cittadini stessi, nell’individuazione di strumenti di sponsorizzazione e di raccolta fondi, nella definizione dei contenuti dei singoli Patti di collaborazione e delle singole Dichiarazioni d’uso civico e collettivo, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;

  • facilita la partecipazione degli/delle abitanti interessati/e alle esperienze di cura, uso, gestione e rigenerazione dei Beni comuni attraverso l’individuazione e la mappatura dei processi già in corso o attivati.

L’Ufficio per i Beni comuni, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, può avvalersi di un Comitato consultivo composto da un referente delle articolazioni amministrative del comune maggiormente interessate.

Articolo 7 - Elenco degli immobili definiti Beni comuni

La Giunta comunale periodicamente stila un elenco di immobili pubblici che per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale si prestano a interventi di cura, uso, gestione e rigenerazione da realizzarsi mediante forme di autogoverno o governo condiviso. Chiunque può segnalare all’Amministrazione beni che abbiano tali caratteristiche.

L’Amministrazione può riconoscere come Beni comuni anche immobili confiscati alla criminalità organizzata, nonché beni privati in stato di inutilizzo, anche su segnalazione della cittadinanza. Ove esistono i presupposti normativi, è fatto salvo il ricorso all’articolo 838, comma 2, del Codice civile, che prevede l’esproprio per ragioni di pubblica utilità.

Articolo 8 - Raccolta delle Dichiarazioni d’uso civico e collettivo e dei Patti di collaborazione

Presso l’Ufficio per i Beni comuni è istituita una Raccolta delle Dichiarazioni d’uso civico e collettivo e dei Patti di collaborazione.

Nella Raccolta sono rese pubbliche le Dichiarazioni d’uso civico e collettivo e i Patti di collaborazione, con relativi allegati.

La Raccolta è disponibile in accesso aperto sul portale del Comune. In ogni caso, chiunque, anche senza specifico interesse, ha diritto di prenderne visione presso l’Ufficio per i Beni comuni.

Articolo 9 - Cabina di coordinamento

Il Comune può istituire per ciascun Bene comune una Cabina di coordinamento, formata da componenti dell’Amministrazione e dai Soggetti civici o dai membri della Comunità di riferimento.

La Cabina di coordinamento ha la funzione di favorire il dialogo e la definizione di un indirizzo comune tra Amministrazione e Soggetti civici o membri delle Comunità di riferimento. A titolo esemplificativo, essa:

  • facilita il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi, anche promuovendo la valutazione di impatto sociale;

  • coordina e supporta la definizione degli aspetti programmatici ed economici riportati nel Dossier delle attività;

  • costituisce la sede deputata allo scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione e i Soggetti civici o le Comunità di riferimento;

  • coordina la verifica periodica dell’efficacia delle Dichiarazioni d’uso civico e collettivo e dei Patti di collaborazione.

Articolo 10 - Comitato dei garanti

Il Comune, con provvedimento della Giunta comunale, istituisce tramite bando, con cadenza triennale, un Comitato dei garanti composto da persone che dimostrano di avere comprovate competenze in materia e nel campo dell'attivismo sociale.

Tutte/i prestano la propria opera a titolo gratuito.

Il Comitato dei garanti si riunisce in seduta pubblica e svolge funzioni consultive e di proposta in materia di Beni comuni, inclusi tutti gli aspetti disciplinati dal presente Regolamento, ivi compresi gli atti del Consiglio e della Giunta comunale.

Svolge altresì funzioni arbitrali in caso di controversie che insorgano nell’ambito del governo dei Beni comuni. Chiunque intenda tutelare un Bene comune può rivolgersi al Comitato dei garanti, senza alcuna restrizione di legittimazione dovuta a carenza di interesse specifico.

Articolo 11 - Formazione

Il Comune promuove e organizza, anche per i propri dipendenti, percorsi formativi ispirati ai valori e principi generali del presente Regolamento, finalizzati a diffondere la cultura e la sensibilità per la cura collettiva dello spazio pubblico.

Il Comune supporta i processi di evidenza pubblica previsti dal presente Regolamento attraverso il coinvolgimento e il sostegno di esperti/e nella cura, nell’uso e nella gestione dei Beni comuni.

Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di Patti di collaborazione fra genitori, studenti e istituzione scolastica per la cura della scuola come Bene comune.

CAPO II - DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 12 - Avvio della procedura: candidatura del bene

L’inserimento nell’elenco dei Beni comuni può avvenire all’esito di una procedura di evidenza pubblica attraverso Dibattito pubblico di comunità, regolata dal presente Titolo. Tali interventi non possono configurarsi come sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti.

La procedura di evidenza pubblica attraverso Dibattito pubblico di comunità può essere avviata su iniziativa dell’Amministrazione comunale o su iniziativa individuale o collettiva.

L’iniziativa individuale o collettiva è esercitata attraverso la compilazione di un’apposita istanza in forma cartacea o per via telematica presentata all’Ufficio per i Beni comuni.

La procedura di evidenza pubblica attraverso Dibattito pubblico di comunità può prendere avvio anche a partire da fatti concludenti.

Articolo 13 - Dibattito pubblico di comunità: convocazione, svolgimento ed esito

L’Ufficio per i Beni comuni, ricevuta l’istanza, ne verifica entro 15 giorni la regolarità ai sensi dell’articolo 12 del presente Regolamento. Attestata la regolarità, convoca obbligatoriamente la procedura di evidenza pubblica attraverso Dibattito pubblico di comunità.

L’Amministrazione concorda la data con i soggetti proponenti e istruisce il Dibattito pubblico in tempi congrui, comunque non oltre i 30 giorni. Detto termine può essere prorogato entro un massimo di 60 giorni, nel caso di accordo tra le parti per specifiche e comprovate esigenze di istruttoria.

La convocazione avviene mediante avviso pubblico, secondo forme di pubblicità e trasparenza idonee a garantire la massima diffusione e partecipazione civica.

Le modalità di svolgimento del Dibattito e dell’istruttoria sono definite attraverso forme partecipate, con il coinvolgimento della comunità e di tutti gli attori interessati. In caso di iniziativa individuale o collettiva, esse sono concordate con i soggetti richiedenti.

Il Dibattito può concludersi con la decisione di chiedere l’avvio di una procedura di riconoscimento come Bene comune a uso civico e collettivo o come Bene comune ad amministrazione condivisa.

Il verbale conclusivo viene protocollato all’Ufficio per i Beni comuni e recepito con una Delibera di Giunta, che dispone l’iscrizione del bene nell’elenco dei Beni comuni e apre la procedura di cui al Titolo III o quella di cui al Titolo IV.


TITOLO III - BENI COMUNI D’USO CIVICO E COLLETTIVO

Articolo 14 - Assemblea di comunità

La procedura di riconoscimento di un Bene comune d’uso civico e collettivo consiste nella costituzione di un’Assemblea di comunità, cui possono aderire tutti/e gli/le interessati/e, anche con modalità informali e in ogni caso deve avere evidenza pubblica.

L’Assemblea di comunità, in coerenza con i principi indicati dal presente Regolamento, ha lo scopo di definire la programmazione delle attività e redigere in modo autonomo un Dichiarazione d’uso civico e collettivo che regola le modalità di uso e gestione del bene.

La procedura assembleare contempla, mediante incontri pubblici e aperti: sopralluoghi partecipati, laboratori di co-progettazione per l’individuazione di modelli di gestione – così come previsto dal progetto Santu Vitu Mia, finanziato dall’iniziativa “Puglia Partecipa” promossa dalla Regione Puglia.

Previa richiesta dei/delle partecipanti all’Assemblea di comunità, l’Amministrazione supporta lo svolgimento del procedimento di evidenza pubblica.

Articolo 15 - La Dichiarazione d’uso civico e collettivo

All’esito della procedura descritta nell’articolo 14, l’Assemblea di comunità può approvare una Dichiarazione d’uso civico e collettivo.

La Dichiarazione d’uso civico e collettivo determina le forme d’uso, di autogoverno e di autogestione idonee a garantire un uso non esclusivo del bene, assicurandone l’accessibilità, la fruibilità, l’inclusività e l’imparzialità nell’uso e nel godimento, a tutela e beneficio anche delle generazioni future. La Dichiarazione d’uso civico e collettivo deve garantire altresì la possibilità per tutti e tutte i/le cittadini/e di co-determinare i processi decisionali con modalità fondate sul consenso o su altre modalità di condivisione preventivamente stabilite che rispettino il dissenso.

La Dichiarazione d’uso civico e collettivo definisce altresì le rispettive responsabilità tra l’Amministrazione e la Comunità di riferimento, nella gestione del bene. Potranno essere previste forme di sostegno economico da parte dell’Amministrazione per garantire l’accessibilità, la fruizione e la custodia del bene, quale riconoscimento della sua Redditività civica.

La Dichiarazione d’uso civico e collettivo potrà definire le proprie modalità di Sostenibilità civica, inclusi l’autofinanziamento, le sottoscrizioni volontarie, le iniziative di crowdfunding, il recepimento di fondi pubblici e privati, al fine di creare “ambienti di uso civico e collettivo sostenibili”, attraverso cui rendere concretamente e materialmente possibile la messa in comune di tempo, competenze e risorse di varia natura, nonché permettere la sempre più vasta e attiva partecipazione della popolazione all’Uso civico e collettivo dei Beni comuni.

La Dichiarazione d’uso civico e collettivo prevede di poter demandare a soggetti giuridici determinati, coinvolti all’interno del processo, lo svolgimento di funzioni operative. Tali soggetti agiscono subordinatamente a quanto deliberato dagli organi di autogoverno e non hanno poteri decisionali autonomi inerenti le attività riguardanti il Bene comune. Essi possono svolgere in via esemplificativa le seguenti funzioni: implementazione delle utenze; partecipazione a bandi e avvisi pubblici e privati finalizzati al reperimento di risorse per la produzione culturale; organizzazione di iniziative ed eventi di autofinanziamento. In nessun caso su di essi ricadono oneri di organizzazione o responsabilità non ricompresi nelle funzioni previste nella dichiarazione d’uso. La Dichiarazione d’uso civico e collettivo viene protocollata all’Ufficio per i Beni comuni, unitamente a un Dossier contenente la programmazione economica e delle attività, nonché un aggiornamento delle attività svolte nelle Assemblee di comunità.

Il Dossier può essere redatto con modalità semplificate come, ad esempio, supporti grafici, documentazione audiovisiva, o altre. L’Assemblea di comunità può richiedere il supporto dell’Amministrazione per la redazione di specifici punti della Dichiarazione d’uso civico e collettivo e del suo allegato.

Articolo 16 - Procedimento per il riconoscimento della Dichiarazione d’uso civico e collettivo

La Giunta, ricevuta l’attestazione dell’Ufficio competente della regolarità del procedimento di evidenza pubblica attraverso Assemblee di comunità, delibera il riconoscimento della Dichiarazione d’uso civico e collettivo. Contestualmente al riconoscimento, la Giunta dispone la pubblicazione della Dichiarazione d’uso civico e collettivo, con relativi allegati, nella Raccolta delle Dichiarazioni d’uso civico e collettivo e dei Patti di collaborazione.

Il riconoscimento della Dichiarazioni d’uso civico e collettivo comporta da parte dell’Amministrazione il riconoscimento dell’Assemblea di comunità e delle sue articolazioni come organo di autogoverno, in cui la Comunità di riferimento assume le sue decisioni, secondo le Dichiarazioni approvate e riconosciute. Ai fini dell’approvazione della delibera di cui al presente articolo, la Giunta può richiedere il parere del Comitato dei garanti.


TITOLO IV - BENI COMUNI AD AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

Articolo 17 - Ambiti e limiti della collaborazione

La collaborazione tra Soggetti civici e Amministrazione è finalizzata ad attività di cura, uso, gestione condivisa e rigenerazione di un Bene comune.

Sono oggetto di collaborazione anche le fasi di progettazione, accompagnamento, formazione, comunicazione, monitoraggio e valutazione.

La collaborazione può prevedere interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione di beni immobili e mobili, laddove possibile anche in forme di autorecupero e autocostruzione e comunque sempre nel rispetto degli equilibri ecologici. Tali interventi devono garantire la destinazione pubblica e comune del bene. La proposta che preveda tali interventi deve pervenire all'Amministrazione corredata dalla documentazione atta a descriverli.

Articolo 18 - Patto di collaborazione

Il Patto di collaborazione è lo strumento con cui l’Amministrazione e i Soggetti civici concordano il programma di cura, uso, gestione condivisa e rigenerazione di un Bene comune e le relative forme di governo condiviso. Il contenuto del Patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.

Il Patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

  • gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, uso, gestione condivisa e rigenerazione;

  • la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa; le attività e le opere da realizzare, le modalità di azione, il ruolo e i reciproci impegni, anche economici, dei

  • soggetti coinvolti, i requisiti e i limiti di intervento;

  • gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei Beni comuni oggetto del Patto;

  • l'eventuale individuazione di una Cabina di coordinamento e delle forme di partecipazione;

  • le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del Patto e dei suoi risultati;

  • le misure di pubblicità del Patto in conformità al principio di trasparenza amministrativa; l'eventuale supporto del personale comunale nei confronti dei Soggetti civici, la vigilanza sull'andamento della

  • collaborazione, le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del Patto da parte di entrambi i contraenti; la competenza del Comitato dei Garanti per la gestione delle controversie che possano insorgere durante la

  • collaborazione stessa; le cause e le modalità di esclusione di Soggetti civici per inosservanza del presente regolamento o delle

  • clausole del Patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione; le reciproche responsabilità rispetto ad eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli

  • interventi di cura, uso, gestione condivisa e rigenerazione e le eventuali coperture assicurative necessarie;

  • le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati; le modalità per lo svolgimento di attività a scopo di lucro, consentite solo se secondarie e accessorie,

  • funzionali all’autofinanziamento dell’attività di cura, uso, gestione condivisa e rigenerazione del Bene comune; le modalità per la realizzazione di interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione, anche qualora la necessità di tali interventi emerga durante la co-progettazione o nel corso della collaborazione.

La durata del Patto di collaborazione non supera i cinque anni, salvo quanto previsto per le collaborazioni ordinarie. Eventuali proroghe possono essere pattuite, fino a un massimo di quindici anni, in considerazione dei seguenti criteri:

  • la particolare Redditività civica che il Patto riveste;

  • la disponibilità dei Soggetti civici firmatari del Patto ad adottare forme di governance aperte o collaborare con altri Soggetti civici interessati a farsi parte attiva nella cura, uso, gestione condivisa e rigenerazione del bene.

Articolo 19 – Procedura per i Patti di collaborazione ordinari

I Patti di collaborazione ordinari sono quelli che hanno per oggetto interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di Patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su Beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.

I Patti di collaborazione ordinari non sono soggetti alla procedura di evidenza pubblica attraverso Dibattito pubblico di comunità. La loro attivazione deve essere richiesta presentando apposita proposta attraverso lo sportello dell’Ufficio per i Beni comuni, secondo un modello che verrà messo a disposizione sul portale del Comune.

Il modello disponibile sul portale dell’Amministrazione contiene un elenco, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i Soggetti civici possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l’iter istruttorio per la loro realizzazione.

L’Ufficio per i Beni comuni entro 15 giorni identifica il Dirigente responsabile che, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il Patto di collaborazione, ne chiede la registrazione nella Raccolta delle Dichiarazioni d’uso civico e collettivo e dei Patti di collaborazione e lo pubblica sul portale del Comune.

Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del Patto di collaborazione, il Dirigente responsabile lo comunica ai proponenti entro 15 giorni dalla sua designazione come soggetto responsabile, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.

Nel caso in cui il Dirigente responsabile resti inerte, il Dirigente dell’Ufficio per i Beni comuni, anche su istanza dei Soggetti civici interessati, diffida il Dirigente responsabile a concludere il procedimento entro ulteriori 7 giorni, scaduti i quali il Dirigente dell’Ufficio per i Beni comuni avvia una procedura di consultazione e confronto obbligatorio tra dirigente responsabile e Soggetti civici per raggiungere un’intesa che preveda anche l’adeguamento del Patto ordinario.

Articolo 20 – Procedura per i. Patti di collaborazione complessi

I Patti di collaborazione complessi riguardano spazi e Beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura, uso, gestione condivisa e rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.

In seguito alla Delibera di Giunta che apre la procedura di riconoscimento come Bene comune ad amministrazione condivisa, i cittadini che intendono stipulare Patti di collaborazione complessi presentano la propria Proposta di collaborazione, anche per via telematica, all’Ufficio per i Beni comuni.

Entro 7 giorni dalla ricezione della domanda, l’Ufficio per i Beni comuni ne verifica la regolarità formale e pubblica sul portale del Comune l’avviso per la presentazione di eventuali ulteriori proposte di collaborazione da parte della cittadinanza. Le ulteriori proposte di collaborazione devono essere presentate nel termine di 20 giorni dall’avvenuta pubblicazione dell’avviso.

L’Ufficio per i Beni comuni, entro 7 giorni dalla ricezione delle ulteriori proposte, ne verifica la regolarità formale e le pubblica sul portale del Comune.

Entro 10 giorni dall’avvenuta pubblicazione di tutte le proposte, l’Ufficio per i Beni comuni avvia la procedura di evidenza pubblica di co-progettazione con tutti i proponenti.

L’Ufficio per i Beni comuni rende pubblico l’esito della co-progettazione attraverso il portale del Comune e registra l’eventuale Patto di collaborazione complesso nella Raccolta delle Dichiarazioni d’uso civico e collettivo e dei Patti di collaborazione.

Articolo 21 - Azioni e interventi di cura, uso, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici

I Soggetti civici non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei Patti di collaborazione, pena l’annullamento del Patto di collaborazione da parte dell’Amministrazione.

Le procedure relative ad autorizzazioni per interventi inerenti beni sottoposti a tutela o a vincoli previsti da normative sovraordinate sono a carico dell’Amministrazione.

I Patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei Patti stessi.


TITOLO V - ONERI E FORME DI SOSTEGNO

Articolo 22 - Oneri connessi all’utilizzo dei Beni comuni e agevolazioni economiche

L’Amministrazione per favorire la Sostenibilità civica nei processi di cura, uso, gestione e rigenerazione dei Beni comuni può disporre agevolazioni per le imposte connesse all’utilizzo di beni. A titolo meramente esemplificativo: imposte relative ai rifiuti, ai servizi indivisibili, alle attività produttive. Le attività e le raccolte pubbliche di fondi svolte nell’ambito dei Patti di collaborazione e delle Dichiarazioni d’uso civico e collettivo sono esenti dal pagamento della tassa relativa all’occupazione del suolo pubblico.

L’Amministrazione può anche prevedere per il governo dei Beni comuni facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i Soggetti Civici devono sostenere per l’ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei Patti di collaborazione. Esse possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell’istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione fra i cittadini attivi e l’Amministrazione.

La concessione delle esenzioni è regolata dall’art. 190 del d. lgs. n. 50/2016 e circoscritta ad attività di pubblico interesse, di cura e valorizzazione del territorio, di benessere della comunità, ai sensi del presente Regolamento. Nell'ambito dei Beni comuni, l'Amministrazione non può destinare contributi in denaro a favore dei Soggetti civici o delle Comunità di riferimento salvo il caso di finanziamenti assegnati con procedura di evidenza pubblica.

Il Patto di collaborazione o la Dichiarazione d’uso civico e collettivo possono prevedere a fronte della Redditività civica generata dall’esperienza dei Beni comuni, l'attribuzione di vantaggi economici, quali, a mero titolo esemplificativo: l’uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale, beni strumentali e materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale.

Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività; la presa in carico da parte dell'Amministrazione dell’attivazione del contratto per l’attivazione delle utenze e delle relative spese.

Nel caso dei Beni comuni a uso civico e collettivo, in considerazione dell’accessibilità, dell’inclusività e della fruibilità del bene, tale presa in carico è in linea di principio dovuto. Pertanto, in caso di diniego, l’Amministrazione dovrà fornire idonea motivazione; gli oneri connessi alla tutela del diritto d’autore; la presa in carico dell’Amministrazione delle spese relative alle manutenzioni ordinarie. Le spese relative alle manutenzioni straordinarie sono a carico dell’Amministrazione.

Articolo 23 - Baratto amministrativo: definizione e modello d’uso

Il Baratto amministrativo è uno strumento di Sostenibilità civica che consiste nella relazione di scambio che può essere istituito tra l’Amministrazione titolare di un Bene comune ed i Soggetti civici o le Comunità di riferimento ai sensi dall’Articolo 190 del d. lgs. n. 50/2016.

L’oggetto dello scambio è definito di comune accordo dai soggetti citati al comma 1.

I soggetti coinvolti nel Baratto possono concordare che all'erogazione di attività che generino un ritorno sociale, corrispondano agevolazioni tributarie, consistenti nella temporanea esenzione o riduzione di tributi nonché l'attribuzione di vantaggi economici, quali, a mero titolo esemplificativo: attivazione e pagamento delle utenze, spese di manutenzione ordinarie.

Il Baratto amministrativo: necessita di previa regolamentazione tra le parti; riveste natura temporanea strettamente collegata all’uso; non può riguardare i debiti tributari pregressi.

La definizione del valore del Baratto dovrà essere determinata nel dialogo tra Amministrazione e Comunità di riferimento o Soggetti civici sulla base di meccanismi che valorizzino l’impatto civico generato (progettato, monitorato e valutato anche in accordo con indicatori riconosciuti a livello internazionale quali GIIN e SDG, e/o di quelli recepiti a livello nazionale anche dagli indicatori BES).

Articolo 24 - Autofinanziamento

Le Comunità di riferimento e i Soggetti civici sono autorizzati alla realizzazione di attività economiche di autofinanziamento, di carattere temporaneo e accessorie.

I Soggetti civici e le Comunità di riferimento si impegnano a reinvestire gli eventuali utili nel potenziamento delle attività e nella cura del bene, garantendo la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro utilizzo.

Tra le attività di autofinanziamento volte a sostenere il processo di mantenimento e attivazione del bene sono ammissibili forme di crowdfunding. È altresì consentito l’utilizzo del dispositivo della Donazione normato dall’art. 769 del codice civile.

Articolo 25 - Finanziamenti pubblici e privati

L’Amministrazione consente ai Soggetti civici e le Comunità di riferimento di fare ricorso a finanziamenti pubblici e privati utili al potenziamento delle attività e alla cura del bene.

I Soggetti civici e gli enti strumentali delle Comunità di riferimento, di cui all’art. 14 comma 5, possono attivare contratti di sponsorizzazione e campagne di azionariato popolare. Le relative proposte contrattuali dovranno essere approvate dall’Assemblea di comunità o stabiliti dai Soggetti civici firmatari dei Patti di collaborazione.

Articolo 26 - Libreria degli strumenti in comune

I Soggetti civici e la Comunità di riferimento potranno creare una Libreria degli strumenti in comune volta alla condivisione di strumenti, attrezzature, arredi e altri beni mobili (anche autoprodotti) ceduti o donati da privati, messi a disposizione dall’Amministrazione, posti in condivisione dagli stessi Soggetti civici e Comunità di riferimento.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 27 - Rafforzamento della tutela giuridica dei Beni comuni e degli Usi civici e collettivi

All’Amministrazione spetta la modifica di propri Regolamenti, piani e disposizioni necessari a rendere duratura l’esperienza dei Beni comuni, inserendo la categoria giuridica dei Beni comuni e la nozione degli Usi civici e collettivi tra gli strumenti urbanistici e le forme di gestione del patrimonio immobiliare del Comune.

L’Amministrazione predispone altresì gli atti necessari al fine dell’introduzione nello Statuto del Comune di San Vito dei Normanni della nozione giuridica dei Beni comuni.

Articolo 28 - Gli immobili rientranti nel progetto “Santu Vitu Mia”

Per gli immobili Ex Onmi (Casa della madre e del bambino), Chiostro dei Domenicani, La Saletta, Ex Asilo, Parco Scannatizzi, Le Botteghe delle Stratodde, Ufficio Tecnico e Ufficio Anagrafe, Castello d’Alceste, Farmer’s Market la procedura di evidenza pubblica mediante Dibattito pubblico di comunità si intende esperita attraverso il processo partecipativo promosso dal progetto “Santu Vita Mia”. Tale processo ha consentito l’identificazione di destinazioni d’uso per alcuni di questi spazi e ha consentito una prima attivazione della comunità. Ne consegue la possibilità di procedere con la delibera di giunta che ne avvii il processo di definizione come Bene comune ad amministrazione condivisa o ad Uso civico e collettivo.